VISITE FISCALI E FASCE DI REPERIBILITA’
Le fasce di reperibilità della visita fiscale in caso di malattia del dipendente pubblico sono:
dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
È esonerato solo chi soffre di particolari patologie. Ricordiamo che l’art. 55 septies comma 5 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps“.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.