Ultima modifica: 12 Settembre 2019
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VISITE FISCALI E FASCE DI REPERIBILITA’

Le fasce di reperibilità della visita fiscale in caso di malattia del dipendente pubblico sono:

 dalle ore 09.00 alle  13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

È esonerato solo chi soffre di particolari patologie. Ricordiamo che l’art. 55 septies comma 5 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps“.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.




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