Ultima modifica: 4 Aprile 2016
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VISITA FISCALE DI CONTROLLO

VISITE FISCALI

L’assenza dalla propria abitazione nel periodo di reperibilità alla visita medica è giustificato solo quando comunicato tempestivamente agli organi di controllo. Dopo il polverone sollevato recentemente dalla disonestà dei dipendenti pubblici nel dimostrare la presenza al lavoro, sono aumentati e divenuti serrati i controlli anche sulle visite fiscali che possono portare a incomprensioni e penalizzazioni come la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, senza vera colpa dell’interessato. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, confermato dalla Cassazione con la sentenza n.3294 del 19 febbraio 2016, l’assenza ingiustificata alla visita di controllo può essere integrata da ogni condotta del lavoratore che, “pur presente in casa, sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria o negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale”,quale ad esempio la mancanza del nominativo sul campanello o cattivo funzionamento del citofono, o la mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del posto di reperibilità o l’espletamento di incombenze possibili in orari diversi (come accompagnare in auto la moglie senza patente a fare la spesa…). Ad ogni buon conto è importante la collaborazione del lavoratore con l’ente amministrativo da cui dipende in ordine al mutamento di domicilio durante il periodo di malattia con la comunicazione imposta dall’obbligo di diligenza preordinato a consentire i controlli sanitari.




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