RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
DOMANDA DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.
Come è noto, il personale dirigente, docente, educativo ed ATA della scuola cessato dal servizio può, ai sensi dell’art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dell’art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3, entro il 15 gennaio di ogni anno, presentare domanda di riammissione in servizio. Le aliquote delle riammissioni in servizio sono stabilite dalle CC.MM. n. 194 del 20/7/90 e n. 155 dell’11/6/91.
Tale istanza deve contenere: le indicazioni anagrafiche, la sede di titolarità precedente alla cessazione dal servizio, per i docenti della scuola secondaria la classe di concorso, per il personale ATA il profilo professionale di appartenenza al momento della cessazione, la causa della cessazione stessa, i motivi per cui viene richiesta la riammissione, le sedi di preferenza, l’assenso o diniego ad accettare una assegnazione d’ufficio per indisponibilità nelle sedi richieste, il recapito per eventuali comunicazioni.
La domanda di riammissione in servizio del personale ATA va presentata all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia nella quale l’interessato era titolare all’atto della cessazione in servizio anche se la richiesta riguarda una provincia diversa. In tal caso, entro 15 giorni dalla ricezione, l’istanza, corredata da una relazione contenente gli elementi per una sua valutazione, verrà trasmessa all’Ambito Scolastico Territoriale competente che disporrà, la riammissione in servizio in presenza di disponibilità nell’ambito delle massimo 15 preferenze espresse, sul 10% dei posti vacanti dopo le operazioni di mobilità.
Il provvedimento di riammissione in servizio, ha decorrenza dall’anno scolastico successivo alla data di emissione.
Le domande di riammissione in servizio, debbono essere presentate:
- dal personale dirigente, alla Direzione Scolastica Regionale prescelta;
- dal personale Docente, Educativo ed A.T.A., alla Direzione Scolastica Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta ed al dirigente dell’AST di tale provincia.
Ad ogni buon fine, si precisa che:
- a) per i dirigenti scolastici la Funzione Pubblica, appositamente interpellata, ha espresso, tra l’altro, i seguenti pareri:
– per i dirigenti scolastici collocati in pensione con detta qualifica, la riammissione in servizio opera, come estensione generale della norma relativa a tutta la dirigenza, in presenza di disponibilità di posti vacanti nel ruolo dirigenziale di ex appartenenza;
– che alla disponibilità del posto deve accompagnarsi un atto autorizzativo alla nomina, così come avviene anche nelle procedure concorsuali;
- b) per il personale ATA, il richiamo dell’art. 132 del D.P.R. n. 3/57, è riportato al punto 10, della lett. g), del 1° comma, dell’art. 146 del CCNL 29/11/2007;
- c) il personale riammesso in servizio assume la posizione giuridica ed economica occupata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Si allega domanda di riammissione in servizio.