PERSONALE SCUOLA – POSSIBILITÀ DI PENSIONAMENTO CON QUOTA 100 DALL’1.09.2022 SENZA PENALIZZAZIONI .
Si leggono dalla stampa e on line varie proposte relative a futuri nuovi requisiti pensionistici
dall’1.01.2022.
Tenuto conto di quanto previsto dal D.L. n. 4/2019 per il pensionamento con quota 100,
di seguito riportato, vogliamo fornire utili indicazioni:
Art. 14
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta’ e
38 anni di contributi
- In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonche’
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’eta’
anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianita’ contributiva minima di 38 anni, di seguito
definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo’ essere
esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo. Il requisito di eta’ anagrafica di cui al presente comma, non e’ adeguato
agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le riforme preannunciate sono a “costo ridotto” nel senso che sarà il pensionato a pagare il
costo dell’eventuale anticipo pensionistico, con una penalizzazione e non l’Inps.
Si parla di poter accedere al pensionamento prima dei 67 anni di età ma, come già avviene
per opzione donna, il calcolo della pensione sarà contributivo.
Il personale scolastico che ha raggiunto il diritto a pensione “quota 100” al 31.12.2021,
maturando i requisiti richiesti di 62 anni di età e 38 di contribuzione, potrà andare in pensionedall’1.09.2022 e anni seguenti in quanto viene “cristallizzato” il raggiunto diritto a pensione.
Questa condizione resta valida a meno che non intervenga un’ulteriore norma che disponga
modifiche alla disciplina vigente.
Per quanti, invece, nati fino al 31.12.1959 che, pur avendo maturati al 31.12.2021 i 62 anni
di età non hanno maturato i 38 anni di contribuzione, si consiglia di esaminare attentamente
la loro posizione assicurativa gestione pubblica, con l’ausilio di un consulente sindacale e
individuare periodi e servizi da “valorizzare” che permettano di raggiungere, senza
arrotondamenti, la fatidica soglia dei 38 anni di contribuzione entro il 31.12.2021.
Per costoro si prospetta, utilizzando la cristallizzazione del diritto a pensione, di poter cessare
con quota 100 dall’1.09.2022 e anni seguenti, evitando le penalizzazioni del calcolo
contributivo, preannunciate dalle probabili riforme pensionistiche.
Debbono quindi attivarsi quanto prima per verificare se sia possibile, riscattando periodi, in
alcuni casi di pochi mesi, che il pensionando non sapeva di poter valorizzare ai fini della
pensione, che consentano il raggiungimento dei 38 anni di contribuzione.
Si riportano di seguito i principali casi di riscatto possibile:
a. Periodi di aspettativa non retribuita fruita dall’1.01.1997 in poi;
b. Riscatto aspettativa per fruizione del c.d. “anno sabatico”;
c. Riscatto assenze ingiustificate, ai sensi dell’art. 5 – comma 1 – D.lgs. n.564/96;
d. Riscatto servizio retribuito presso scuole legalmente riconosciute senza versamenti Inps
da parte del gestore della scuola;
e. Riscatto del periodo tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina in ruolo
non coperti da contribuzione, art. 142 D.P.R. n. 1092/73;
f. Riscatto per la pensione del congedo parentale fuori del rapporto di lavoro;
g. Riscatto di periodi della durata del corso di laurea, necessari per il raggiungimento dei
38 anni di contribuzione (è possibile riscattare, visto i costi attuali, anche il solo periodo
minimo necessario);
h. Richiesta rendita vitalizia per periodi lavorati senza contribuzione versata.