Ultima modifica: 24 Novembre 2017
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PERSONALE DELLA SCUOLA: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2018 – INOLTRO ISTANZE ON LINE – AVVISO MIUR

Il MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica -, in riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. prot. n. 919 del 23/11/2017 e dalla nota prot. n. 50436 del 23/11/2017, ha evidenziato che:

–    è disponibile per il personale scolastico (Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione) il servizio Istanze OnLine (POLIS – Presentazione On Line delle IStanze) per l’inoltro delle domande di cessazione;

–    il termine finale di presentazione dell’istanza per il Personale docente, educativo e ATA è fissato per il 20 Dicembre 2017. Per i Dirigenti scolastici il termine per la presentazione dell’istanza è fissato per il 28 Febbraio 2018;

–    al fine di poter presentare la suddetta domanda, il personale interessato, che non abbia già provveduto, è invitato a registrarsi sul portale Istanze On Line;

–    per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni e alla documentazione presenti sul portale (http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm).

Inoltre, ha ricordato che:

  • al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
  • il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Infine, ha precisato che le domande presentate tramite Istanze On Line dal personale docente che risulta essere titolare su ambito con incarico triennale assegnato, saranno inoltrate alla segreteria della sede di incarico, mentre per il per il personale titolare su ambito senza incarico triennale assegnato saranno inoltrate all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza, così come riportato all’interno del pdf nella parte relativa ai destinatari della domanda.

Il MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – D.G. per le risorse umane e finanziarie -, con la nota prot. 23705 del 22-11-2017, ha richiamato quanto già precisato con le precedenti proprie note prot n. 18768 del 14 dicembre 2015 e prot. n. 3354 dell’8 marzo 2016, in merito all’importanza degli adempimenti obbligatori a carico delle Istituzioni scolastiche, disposti ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2009, n. 16.

Pertanto, in virtù del disposto del comma 1, ove è previsto che “le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all’entrata del bilancio (Capo XIII Cap 2598) per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, tali somme versate in conto entrata dalle Istituzioni scolastiche interessate, saranno assegnate sui capitoli del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico iscritti nel bilancio del MIUR per essere riassegnate per spese relative al funzionamento.

Infine, nella stessa nota viene precisato che:

–    gli istituti scolastici interessati dovranno inviare copia attestante l’avvenuto versamento in conto entrate (Capo XIII-Cap 2598, articolo 00) del Bilancio dello Stato, alla casella di posta elettronica dell’Ufficio IX – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (dgruf.ufficio9@istruzione.it);

–    sarà cura dell’organo di controllo presso l’istituzione scolastica di verificare la presenza di tali somme iscritte nel bilancio, nonché l’avvenuto versamento in conto entrate del Bilancio dello stato.




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