Ultima modifica: 20 Ottobre 2017
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PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO

150 ORE DIRITTO ALLO STUDIO

Come è noto, l’art. 146, comma 1, lett. g), punto 1, del CCNL 29.11.2007, dispone che in tema di diritto allo studio, continua a trovare applicazione l’art. 3 del D.P.R. n. 395/88. A riguardo si evidenzia che:

  • a tale disposto normativo hanno fatto seguito le CC.MM. 266/88, n. 236/89, n. 319/97 e n. 130/2000, la nota prot. 31787/1989 della Funzione Pubblica, la nota n. 7166/90, il telex n. 20880/92;
  • il comma 10, dell’art. 64, del CCNL 29.11.2007 ha novellato che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionale;
  • l’art. 4, comma 4, lett. a), del CCNL 29.11.2007, dispone che la contrattazione integrativa per la definizione dei criteri per la fruizione del permessi per il diritto allo studio si svolge con cadenza quadriennale.

Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti in materia.

 

Misura dei permessi e termini di presentazione della domanda

Le ore di permesso individuali previste per anno solare, nel periodo 1/1 – 31/12, ammontano a 150.

La domanda, di norma, salva diversa previsione locale, è presentata entro il 15 novembre presso la scuola presso cui si è in servizio.

 

Personale interessato

Sono interessati alla fruizione dei permessi il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al 30/06 o 31/08.

Qualora gli interessati svolgano servizio part-time o con orario ridotto, la fruizione dei permessi è commisurata alle ore prestate.

 

Modalità di fruizione dei permessi

I permessi possono essere fruiti con modalità oraria o avvalendosi dell’intero orario giornaliero di servizio. I permessi sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e sono rinnovabili, con priorità rispetto agli altri richiedenti, per tutta la durata del corso scelto.

 

Corsi che consentono la fruizione dei permessi

I permessi sono concessi per la frequenza di:

  • corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  • corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti;
  • corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionalizzante, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno;
  • corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio in corso post/universitari.

 

Precisazioni

Per quanto attiene ai corsi svolti in modalità on line la Funzione Pubblica, con la circolare n. 12/2011 ha precisato che la fruizione è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione ed agli esami sostenuti nonché alla certificazione dell’avvenuto collegamento all’Università telematica durante l’orario di lavoro.

Inoltre, la suddetta circolare precisa che le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio (orientamento confermato anche dalla Cass. Sez. Lavoro n. 10344/2008 e dall’Aran).

 

Trattamento economico

Retribuzione: intera.

Sono escluse le indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di quelle che non sono corrisposte per 12 mensilità.

 

Effetti

Utili a tutti gli effetti tranne che per il periodo di prova quelli fruiti a giornata intera.

 

 




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