Ultima modifica: 4 Febbraio 2015
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PERIODO DI PROVA

PERIODO DI PROVA PERSONALE DOCENTE

Ritorniamo sull’argomento del periodo di prova per illustrare in modo più semplice possibile, chi è tenuto, già di ruolo, a ripetere il periodo di prova a seguito di cambiamenti/trasferimenti giuridici di tipologia di posto. Infatti ci è stato chiesto se si deve ripetere l’anno di prova per essere passati dal sostegno alla disciplina.
La norma che va tenuta sempre presenta è quella che la prova deve essere effettuata esclusivamente quando c’è il passaggio di ruolo. Pertanto passare ad insegnare nelle scuole infanzia a primaria e/o alle secondarie e tra queste da 1 e 2 grado si deve ripetere l’anno di prova di 180 gg. ma non la formazione. Cambiando la disciplina, ovviamente nel secondario, e quindi la cattedra nell’AMBITO DELLO STESSO RUOLO non comporta nessun adempimento da parte del docente. Passare da sostegno alla disciplina e/o all’insegnamento curriculare o viceversa nell’ambito dello stesso ordine NON comporta nessun obbligo a ripetere l’anno di prova né di formazione. Riepilogando:
– non dovrà fare l’anno di prova A) chi ottiene il passaggio di cattedra (che non implica quindi il trasferimento di ruolo), né formazione e neanche la prova dei 180 giorni di servizio; B) chi ottiene un trasferimento nel ruolo di appartenenza da sostegno a posto comune (o viceversa) oppure un nuovo ruolo: ciò perché il sostegno non è una classe di concorso ma un elenco che esiste proprio perché c’è la classe di concorso in cui il docente è presente in quanto è specializzato;
– dovrà fare l’anno di prova (180 giorni di servizio) ma non anche la formazione chi ottiene il passaggio di ruolo.




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