Ultima modifica: 20 Giugno 2018
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PENSIONI 2019 /2021- NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

COEFFICIENTI PENSIONE

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.

I sopra citati coefficienti incidono interamente nel calcolo totalmente contributivo, ma influiscono anche sulla quota contributiva nel sistema misto e retributivo.

I coefficienti, quindi, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione rientranti nel sistema contributivo.

L’importo minore della pensione dipenderà dalla consistenza della quota contributiva.

I coefficienti corrispondono alla percentuale relativa al montante contributivo che determinerà l’importo della pensione secondo i requisiti dell’età e dei contributi raggiunti dal lavoratore alla data del pensionamento.

Il montante contributivo è la somma dei contributi accumulati dal lavoratore secondo il sistema contributivo rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat.

Stralcio esemplificativo della tabella dei coefficienti

Età

Coefficiente trasformazione 2016/2018

Coefficiente di trasformazione 2019/2021

61

4,719%

4,657%

62

4,856%

4,79%

63

5.002%

4,932%

64

5,159

5,083%

65

5,326%

5,245%

66

5,506%

5,419%

67

5,700%

5,604%

Consultando i coefficienti sopra riportati si può notare che il valore cresce con il crescere dell’età , mentre se si confrontano i valori dei trienni a parità di età , nel triennio 2019/2021 i valori diminuiscono.

I coefficienti quindi interesseranno:

Sistema interamente contributivo

– Lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dal 1° gennaio 1996

Sistema misto o retributivo

– Lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali , se in possesso dei 18 anni a tale data, il calcolo contributivo interessa solo i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 , con meno dei 18 anni , il calcolo contributivo decorre dal 1 gennaio 1996.

Le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’art. 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 ( legge Maroni) calcolo totalmente contributivo

Lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti o la cui pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi , in alternativa alla ricongiunzione onerosa , è calcolata col contributivo.

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Ipotizziamo l’importo della quota pensione annua contributiva di un lavoratore della scuola, con 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, di 67 anni di età , collocato in pensione al 1 settembre con un montante contributivo di € 100.000 relativo ai periodi dal 1 gennaio 2012.

Se in pensione dal 1 settembre 2018 , coeff. 5.700%( 100.000×5,700%) percepirebbe per tale periodo € 5.700 annui lordi come terza quota pensione contributiva .

Se in pensione dal 1 settembre 2019 , coeff. 5,604% (100.000×5,604%) percepirebbe per tale periodo € 5.604 annui lordi come terza quota pensione contributiva.

La differenza annua sarebbe quindi di € 96 lordi.

A parte saranno calcolate le quote pensione (A e B) relative ai periodi fino al 31/11/2011 che si sommeranno all’importo sopra calcolato.

Più consistente , sarà la perdita sulla quota contributiva ,per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 , quindi calcolo totalmente con sistema contributivo e chi ha iniziato a lavorare dal 1978 al 1995 calcolo con sistema misto , non avendo i 18 anni richiesti al 31/12/1995.

 




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