Ultima modifica: 5 Gennaio 2016
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PENSIONI 2016: CHIARIMENTI MIUR.

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DALL’1.9.2016

Il MIUR a seguito dell’approvazione della legge di stabilità per l’anno 2016  in data 30 dicembre 2015 con nota prot. n. 00 41637  ha emanato chiarimenti per il personale rientrante nella categoria dei salvaguardati  (quarta, sesta e settima salvaguardia) e sulla proroga dell’opzione donna al 31 dicembre 2015.

Quarta e sesta salvaguardia. L’INPS l’11 novembre 2015 ha predisposto l’invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui all’art. 11bis, commi 1 e 2, della legge 124/2013 (quarta salvaguardia) e all’art. 2, comma 1, lettera d) della legge 147/2014 (sesta salvaguardia), che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito.Tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2015.La legge di stabilità per l’anno 2016 prevede che tali soggetti possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire ai dirigenti e al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell’inserimento al SIDI per la successiva convalida.

La presentazione dell’istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione dei diritto a pensione. Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio. E’ fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

Settima salvaguardia. La legge di stabilità all’art. 1, comma 285, lettera d) ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavorati in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionano i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto 201 del 2011.  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 ha diramato le istruzioni operative per la presentazione dell’istanza di accesso da presentarsi entro il 1° marzo 2016. 

Opzione donna. L’art. 1 , comma 281, della suddetta legge di stabilità  ha previsto la proroga dell’opzione donna al 31 dicembre 2015. Pertanto, le lavoratrici potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi maturati entro il 31 dicembre 2015 a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole del sistema contributivo.

 




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