Ultima modifica: 26 Novembre 2021
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PENSIONATI E PENSIONANDI: CHIARIMENTI SULL’ESPRESSIONE “PENSIONE ANTICIPATA”

Ultimamente, nell’effettuare consulenze pensionistiche, quando si riferisce al richiedente che a una certa data avrà maturato il diritto ad accedere alla “Pensione Anticipata”, costui tiene a precisare che non ha intenzione di chiedere alcun anticipo, ma intende andare in pensione con la legge Fornero, avendo maturato il requisito dei 41 anni e 10 mesi (se donna) o dei 42 anni e 10 mesi (se uomo).
La reazione nasce dal fatto che, con la pensione anticipata “Quota 100”, per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del reddito. Pertanto gli interessati temono di incorrere in questa situazione di non compatibilità.
Si ricorda che per “quota 100” il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Per chiarire i dubbi si fa presente che la legge Fornero ha sostituito l’espressione di “Pensione di Anzianità” con “Pensione Anticipata” per coloro che, non raggiugendo i 67 anni di età, perfezionano solo il requisito di natura contributivo. Pertanto, dal 1° gennaio 2012, è possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia, a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi, che fino al 2026 devono essere posseduti entro il 31.12. dell’anno di cessazione e sono:

  • 41 anni e 10 mesi per le donne
  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini
    Non è richiesto alcun requisito relativo all’età
    Il termine “ANTICIPATA”, quindi, si riferisce al fatto che si consegue prima dell’età dei 67 anni necessaria per la pensione di vecchiaia.
    La pensione “Anticipata”, come la ex “Anzianità” (ante 2012), gode dell’integrale cumulabilità dall’1.1.2009 con redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartiene.




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