Ultima modifica: 13 Settembre 2019
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PENSIONATI DAL 1° SETTEMBRE 2019

Il personale scolastico in pensione dal 1° settembre u.s. riceverà l’indennità di buonuscita (TFR) dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per pensione anticipata (ex anzianità); nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti o per collocamento a riposo per raggiungimento del periodo massimo di anzianità di servizio, non prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La liquidazione del TFR è effettuata in un unico importo se l’ammontare complessivo ( al lordo delle ritenute fiscali) è pari o inferiore a 50 mila euro; in due importi annuali se l’ammontare complessivo è compreso fra 50 mila e 100 mila; in tre importi annuali se l’ammontare complessivo è uguale o superiore a 100 mila euro ( il primo e il secondo importo pari a 50 mila euro e il terzo pari all’ammontare residuo).

Per chi è cessato dal servizio con quota 100 il termine da attendere per la decorrenza, scatterà al raggiungimento dei requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia (al compimento dei 67 anni).

Il decreto 4/2019 prevede la possibilità di richiedere un anticipo del TFR concesso dalle banche tramite prestito per ovviare a tale ritardo.

Tale regolamento non è ancora entrato in vigore poiché manca l’accordo con gli istituti di credito convenzionati e l’elenco di quelle che aderiscono .





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