Ultima modifica: 8 Novembre 2021
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PENSIONANDI – ANTICIPAZIONI IN ATTESA DEL D.D.L. BILANCIO 2022

In attesa del testo definitivo approvato del d.d.l. Bilancio 2022, analizziamo le novità che interessano il personale scolastico.

Nella bozza approvata dal Consiglio dei Ministri si evidenziano ulteriori possibilità di pensionamento dall’1.09.2022.

Riportiamo in sintesi le modifiche apportate al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4.

Pensione Anticipata quota 102 – (sintesi)

All’articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 (c.d. Reddito di Cittadinanza – Quota 100) sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:

  1. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31.12.2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo (cristallizzazione del diritto come per quota 100).

In sede di prima applicazione le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2022.

Pensione Opzione Donna – (sintesi proroga)

  1. All’articolo 16 comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

         il trattamento pensionistico è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome.


In sede di prima applicazione le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2022.

Quindi, per queste tipologie di pensionamento, la cui domanda dovrà essere presentata entro il 28.02.2022, una volta definito il percorso legislativo, si provvederà a riaprire la piattaforma Istanze on line.

Modifiche ad APE Sociale – Insegnamento nella scuola Primaria

Con effetto dal 1° gennaio 2022 anche l’attività di insegnamento nella Scuola Primaria viene considerata “lavoro gravoso”.

I lavori gravosi, come previsto dall’Ape sociale, consentono il pensionamento con almeno 36 anni di contributi dei quali almeno sei degli ultimi sette in questa attività lavorativa. L’indennità è erogata per 12 mensilità annue a partire dal 63° anno di età fino all’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni.

Si ricorda che:

–    le donne possono avere la riduzione di 1 anno per ogni figlio sui 36 anni di contribuzione richiesti, fino ad un massimo di due anni (34 anni);

–    l’indennità percepita non potrà superare € 1.500 lordi mensili (circa € 1.320 netti), viene erogata per 12 mensilità e non viene perequata annualmente né integrata al minimo;

–    si possono chiedere le detrazioni fiscali per familiari a carico e le altre detrazioni spettanti ai lavoratori dipendenti.

La domanda non si presenta tramite Istanze on-line ma tramite Patronato all’Inps entro il 31.03.2022 per la certificazione del raggiungimento del diritto.

Precisazione

Molti iscritti, apprese le novità introdotte nel testo del disegno di legge di Bilancio 2022, hanno espresso la loro preoccupazione, temendo erroneamente che le nuove disposizioni sostituiranno le tipologie di pensionamento attualmente in vigore. Si tratta di timori infondati poiché le nuove norme, una volta divenute legge, si aggiungeranno ai “canali di uscita” tradizionali già vigenti (come le pensioni anticipate “Fornero” con gli “aggiustamenti” in vigore contemplati nel D.D.L. n.4/2019).




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