Ultima modifica: 19 Settembre 2018
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PENSIONAMENTI 2018 “ELEMENTO PEREQUATIVO”

ELEMENTO PEREQUATIVO

Riguardo all’elemento perequativo introdotto con gli ultimi contratti del pubblico impiego, l’INPS con il messaggio n. 3224 del 30.08.2018 ha dato chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”.

Dal punto di vista retributivo, come chiarisce il messaggio INPS, l’elemento perequativo è assimilabile all’assegno accessorio già corrisposto al personale della scuola come retribuzione professionale docenti, indennità di amministrazione, compenso individuale accessorio.

Praticamente:

  1. a) è assoggettato alla trattenuta per il fondo pensioni, ma non a quella per la buonuscita o il TFR
  2. b) quindi non è utile per determinare l’importo della buonuscita o del TFR;
  3. c) non è utile per la base pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota A della pensione (anzianità fino al 31.12.1992);
  4. d) è utile però a determinare la retribuzione accessoria da considerare nella misura eccedente la maggiorazione del 18%; l’importo della retribuzione accessoria, infatti, è utilizzato sia per calcolare la media retributiva per la quota B, sia per il calcolo della quota C contributiva dal 1.01.2012 o dal 1.01.1996 (vista la corresponsione ai pensionati 2018 di soli 5 mesi il beneficio sarà pressoché nullo);
  5. e) non è utile per determinare il bonus in caso di pensione per invalidità.

 

Va, inoltre, ricordata l’anomalia di questo elemento della retribuzione di cui il contratto ne prevede la corresponsione da marzo a dicembre 2018.




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