ORE ECCEDENTI L’ORARIO DI CATTEDRA
Al termine delle operazioni di nomina da parte del ‘U.S.P. dalle graduatorie ad esaurimento gli spezzoni orario di 6 ore o inferiori a 6 ore, che non servono a costituire cattedre o posti orario, vengono restituiti dagli Uffici Scolastici alle scuole in cui sono disponibili. Ricordiamo che i Dirigenti scolastici provvedono ad assegnare tali spezzoni secondo un determinato ordine: 1) ai docenti con contratto a tempo determinato per completare l’orario di servizio se in possesso dell’abilitazione per la idonea classe di concorso; 2) ai docenti con contratto a tempo indeterminato che si dichiarino disponibili ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio fino ad un massimo di 24 ore settimanali; 3) ai docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore; 4) infine, a supplenti assunti per scorrimento delle relative graduatorie di istituto. Per la retribuzione di tali ore agli insegnanti di ruolo le ore eccedenti sono pagate sino al 31 giugno se sono ore dell’organico di diritto altrimenti sino alo 30 giugno (anche se diversi tribunali hanno stabilito il pagamento fino al 31 agosto).