Ultima modifica: 16 Febbraio 2016
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Nota AOODGPER 3096 del 2 febbraio 2016 – Indicazioni relative ai convegni con diritto di esonero

Nota della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato la nota in oggetto che riassume le indicazioni normative relative alla fruizione da parte del personale di convegni ed iniziative di formazione promossi da enti qualificati e/o accreditati, i cui elenchi sono reperibili ai link http://archivio.pubblica.istruzione.il/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml, www.crui.it e http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/enti-diricerca/elenco-enti, e afferma che “I Convegni e i momenti di formazione promossi da queste categorie di enti non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell’ amministrazione scolastica: i Dirigenti scolastici avranno cura di verificare unicamente la presenza del soggetto promotore nelle citate banche dati aggiornate”.

Si ricorda che la Direttiva ministeriale n. 90 del 1 dicembre 2003, art. 1, c. 2 asserisce che “Sono considerati Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell’Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani.” e, negli artt. 2 e 3, stabilisce criteri e modalità per le richieste di accreditamento e/o di qualificazione per gli enti che non sono inclusi nel già citato art. 1, c. 2.

Si pensa di far cosa utile ricordando inoltre che il Capo VI del CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 approfondisce vari aspetti legati alla formazione. In particolare l’art. 64 regolamenta la fruizione del diritto alla formazione in coerenza al dettato del D.lgs 297/94, art. 453: “Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’insegnamento,… a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali…”

In particolare il CCNL, Capo VI, c. 2 afferma che “Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.”, il c. 3 ricorda che “Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.”. mentre i cc. 5 e 6 regolamentano la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio fino a cinque giorni nel corso dell’anno scolastico, e sanciscono la possibilità di consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche con un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro, che deve essere assicurata, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, dal dirigente scolastico.

La nota AOODGPER 3096 del 2 febbraio 2016 fornisce inoltre indicazioni operative relativamente alle altre iniziative, alle richieste di autorizzazione all’esonero per iniziative di interesse nazionale, per le quali allega il modello di domanda, e agli eventuali crediti formativi.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente.

Distinti saluti

Il dirigente
Luca Volonté




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