Ultima modifica: 11 Aprile 2016
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MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA: FIRMATO IL CCNI. ALLA FIRMA DEL MINISTRO L’ORDINAZA MINISTERIALE.

MOBILITA’ 2016/2017

Nella mattinata di oggi, 8 aprile 2016, al termine di un incontro appositamente convocato al MIUR, le OO.SS. e l’Amministrazione hanno proceduto alla sottoscrizione definitiva del Contratto Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017. Tale CCNI era stato sottoscritto, in ipotesi, in data 10/02/2016 ed è stato sottoscritto in via definitiva soltanto in data odierna, in quanto, come previsto dal D.lvo 165/01 e dalle successive integrazioni del decreto legislativo 150/09 (Decreto Brunetta), la stessa è stata vagliata prima all’interno del MIUR, poi dall’Ufficio Centrale del Bilancio, ed è stata inviata a Funzione Pubblica e MEF in data 10 marzo, al fine di acquisire la verifica della congruità normativa e di spesa di tale ipotesi.

Al termine del lungo, complesso iter, in data odierna è pervenuta da Funzione Pubblica e MEF, l’autorizzazione all’ulteriore corso del contratto.

Il CCNI sottoscritto definitivamente in data odierna risulta identico a quello sottoscritto in ipotesi con la sola variazione della data di sottoscrizione.

La Delegazione di Parte Pubblica costituita dal Direttore Generale del personale della scuola dott.ssa Maddalena Novelli e dai dott. Giuseppe Bonelli e Giacomo Molitierno, della Direzione Generale del personale della scuola ha comunicato alle OO.SS. che sono state poste alla firma del Ministro l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017 e quella per la mobilità dei docenti di religione cattolica; ha comunicato, altresì, che le stesse dovrebbero essere firmate dal Ministro, in data odierna.

 

La nostra Delegazione, al termine dell’incontro odierno tenutisi al MIUR, ha espresso soddisfazione per la definitiva sottoscrizione di un contratto che lo Snals-Confsal, congiuntamente alle altre OO.SS. firmatarie, ha fortemente voluto per tutelare al meglio il personale interessato, restituendo parità di diritti a tutti i lavoratori interessati alla mobilità, pure nel difficile contesto normativo della L. 107 che creava disparità di trattamento nel personale.

ALCUNI ASPETTI DEL CCNI

 

Rispetto al CCNI del precedente a.s. (23/02/2015) sono state apportate notevoli modifiche; ci limitiamo ad indicare solo alcuni aspetti da noi ritenuti rilevanti e di maggior interesse. Chiariamo, tra l’altro, che la documentazione e certificazione richiesta per documentare il possesso dei titoli, prevista nel precedente CCNI all’art. 9, relativo a documentazione e certificazione, è inserita nella O.M. che dovrebbe essere emanata e pubblicata sul sito del MIUR, in data odierna; ciò ricalcando, completamente, nella O.M., i contenuti di tale articolo.

 

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO – Vi segnaliamo il comma 5, fortemente voluto dalle OO.SS., tutte unanimemente contrarie al meccanismo della “chiamata diretta”, prevista dalla legge 107/2015. In tale comma si stabilisce che, entro 30 gg. dalla stipula del CCNI della mobilità per l’a.s. 2016/2017, sarà effettuata una apposita sequenza contrattuale, per definire procedure, modalità e criteri attuativi per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole.

 

PERSONALE DOCENTE

 

Art. 3 – MOBILITA’ TERRITORIALE E D’UFFICIO – I docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/2015, (compresi i soprannumerari, i DOP, i DOS), nonché il personale titolare di scuole oggetto di dimensionamento, partecipano alla mobilità territoriale, per acquisire, nella provincia di titolarità, una titolarità di scuola. Tale personale può partecipare, inoltre, alla mobilità interprovinciale straordinaria, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di nomina, concorrendo, per l’assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito richiesto o per assegnazione alla titolarità di ambito in uno degli ulteriori ambiti richiesti.

Gli immessi nei ruoli nell’a.s. 2015/2016, nelle fasi 0 e A del piano assunzionale, partecipano alla mobilità, nella fase A punto 2 per ottenere sede definitiva su scuola nella provincia di titolarità.

Gli immessi nei ruoli nell’a.s. 2015/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 98 lettere b) e c), della legge 107/2015, partecipano alla mobilità per ottenere l’assegnazione di titolarità su ambito.

Il personale assunto nell’a.s. 2015/2016 può partecipare al trasferimento per ambiti in altra provincia.

 

Coloro che ottengono nomina giuridica a tempo indeterminato, dopo il termine di presentazione delle domande di mobilità, possono produrre domanda di mobilità entro 5 gg. dalla nomina, purché entro i termini di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previste dalla O.M..

 

Art. 7 (ex art. 5) – RIENTRI, ASSEGNAZIONI E RESTITUZONI AL RUOLO DI PROVENIENZA E PERSONALE DELLA DOS – In tale articolo, che ricalca sostanzialmente i contenuti dell’art. 5 del precedente CCNI, vi segnaliamo l’unica innovazione rilevante: il personale di ruolo sulla DOS (dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di II grado) è assegnato, a domanda, quale titolare sull’attuale scuola di servizio, se disponibile in organico di diritto, altrimenti partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità.

 

Art. 6 (ex art. 4) – FASE DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI – La mobilità territoriale e professionale del personale docente, da attuarsi secondo l’ordine definito dall’allegato 1, prevede quattro fasi:

 

FASE A

 

P.to 1 – I docenti assunti entro il 14/15, inclusi i titolari DOS, i docenti in soprannumero e/o in esubero e gli aventi diritto al rientro entro l’ottennio, possono presentare domanda di mobilità su scuola, in ambito provinciale, nella provincia di titolarità sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli degli assunti con il piano assunzionale 2015/2016 nella fasi B e C da GAE.

disponibili, compresi quelli degli assunti con il piano assunzionale 2015/2016 nella fasi B e C da GAE.  

entrambi i genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave, in quanto, loro stessi, totalmente inabili, come riconosciuto in caso di scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o le sorelle in grado di fornire tale assistenza, che convivano con il soggetto disabile in situazione di gravità, o a chi esercita tale tutela, individuato dall’autorità giudiziaria competente.

 

 

P.to 2 – Gli assunti nel 2015/2016 della fase 0 e A, potranno avere titolarità su scuola, nella provincia di nomina, sui posti vacanti per la mobilità prevista al p.to 1, accantonando un numero di posti utile per la loro assegnazione su scuola nella provincia.

 

Gli stessi assunti nel 15/16 con fase 0 e A potranno, altresì, presentare domanda di mobilità interprovinciale, ai sensi del p.to 1 fase D.

 

FASE B

 

P.to 1 -Anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, gli assunti entro il 14/15 potranno presentare domanda di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicati in ordine preferenziale, partecipando anche sui posti coperti da assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, rimasti vacanti a seguito delle operazioni previste dalla fase A; in caso di assegnazione, in base alla graduatoria, per trasferimento al primo ambito richiesto, avranno una titolarità di scuola, secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito, se richiesto.

P.to 2 – Gli assunti da piano assunzionale 2015/2016 da fase B e C, da graduatorie di merito del concorso 2012, avranno trasferimento su ambito, in base alle preferenze espresse; ciò anche in caso di trasferimento sul primo ambito richiesto.

Gli stessi potranno anche presentare domanda di mobilità interprovinciale ai sensi del p.to 1 della fase D.

 

FASE C

 

P.to 1 – Gli assunti nel 15/16 da fase B e C del piano assunzionale, da GAE, potranno partecipare alla mobilità territoriale, su tutti gli ambiti, sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli assegnati nel 15/16 dal piano assunzionale ai nominati nelle fasi B e C da GAE. La mobilità seguirà l’ordine di preferenza indicato nella domanda fra tutti gli ambiti territoriali. In caso di preferenze incomplete l’elenco sarà completato d’ufficio. Saranno assegnati all’ambito, anche in caso di trasferimento su primo ambito richiesto.

 

FASE D

 

P.to 1 – Gli assunti nell’a.s. 15/16 da fase 0 e A del piano assunzionale 2015/2016 e dalle fasi B e C da concorso, possono produrre domanda di mobilità interprovinciale, in deroga al vincolo triennale, sui posti vacanti al termine delle precedenti operazioni; tale mobilità sarà attuata sugli ambiti, nell’ordine di preferenza, indicati nella domanda; saranno assegnati all’ambito, anche in caso di trasferimento su primo ambito richiesto.

 

3 – Ai fini del trasferimento sulle sezioni presso sedi ospedaliere e carcerarie, posti speciali nella scuola primaria e dell’infanzia, CPIA e corsi serali va espressa la volontà indicando disponibilità per tali tipologie di posto per ciascun ambito territoriale richiesto.

 

ART. 13 (ex art. 7) – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO – sono state confermate tutte le precedenze previste da CCNI 23/02/2015; sono state apportate alcune modifiche sostanziali al punto V) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA L’ASSISTENZA LEGALE; nell’ambito però di tale punto V) le precedenze previste per l’assistenza sono state graduate, riconoscendo prioritaria l’assistenza ai genitori anche adottivi di disabile in situazione di gravità, o nel caso di impossibilità di entrambi i genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave,  in quanto, loro stessi, totalmente inabili,  come riconosciuto in caso di scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o le sorelle in grado di fornire tale assistenza,

che convivano con il soggetto disabile in situazione di gravità, o a chi esercita tale tutela, individuato dall’autorità giudiziaria competente.

Per quanto riguarda le tabelle di valutazione del personale docente, vi forniamo le seguenti precisazioni:

 

Tabella A) – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – sono rimasti immutati i punteggi per le anzianità di servizio e quelli relativi alle esigenze di famiglia. Nei titoli generali, invece, sono stati confermati tutti i titoli già previsti nel CCNI 23/2/2015, (con la sola eccezione del punteggio per il merito distinto). È stata introdotta, al punto i), la valutazione di corso di perfezionamento CLIL, per l’insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, prevedendo, per chi è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER (art. 4, co. 2) e abbia frequentato il corso metodologico e abbia sostenuto la prova finale: punti 1; inoltre, al punto l), per il CLIL per i docenti non in possesso di certificazione di livello C1, che abbiano svolto la parte metodologica, siano in possesso di attestato di frequenza al corso di perfezionamento e abbiano una competenza linguistica B2 non certificata, ma abbiano frequentato il corso e superato l’esame finale: punti 0,50.

 

Tabella B) – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBIITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – sono stati confermati i punteggi relativi alle anzianità di servizio, come previsti nel CCNI 23/2/2015, ma sono stati modificati i titoli generali, eliminando il punteggio per il merito distinto e prevedendo, al punto f), per ogni diploma di laurea almeno quadriennale, per ogni diploma di laurea magistrale specialistica, diploma accademico di II livello e per ogni diploma rilasciato da Accademia di belle arti o Conservatorio di musica (tali ultimo se conseguiti entro il 31/12/2012), punti 6 in luogo di 5 previsti nel CCNI 23/2/2015. È stata prevista, al punto m), la valutazione di corso di perfezionamento CLIL, per l’insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, prevedendo, per chi è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER (art. 4, co. 2) e abbia frequentato il corso metodologico e abbia sostenuto la prova finale: punti 1; inoltre, al punto n), per il CLIL, per i docenti non in possesso di certificazione di livello C1, che abbiano svolto la parte metodologica, siano in possesso di attestato di frequenza al corso di perfezionamento e abbiano una competenza linguistica B2 non certificata, ma abbiano frequentato il corso e superato l’esame finale: punti 0,50. Tali due ultimi titoli, quindi nella stessa misura e alle stesse condizioni previste nella tabella per la mobilità a domanda e d’ufficio.

 

PERSONALE EDUCATIVO

 

Vi segnaliamo che all’art. 36 – fasi dei trasferimenti e dei passaggi, sono state previste per tale personale, come già nel precedente CCNI 3 fasi: comunale, provinciale e fase della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

È stata introdotta una rilevante modifica nella terza fase, consentendo, a tale personale di poter effettuare domande di trasferimenti e passaggi da altra provincia, anche in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di nomina in ruolo previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013, convertito in legge 8/11/2013 n. 128.

Tale modifica è stata attuata in analogia a quanto previsto per il personale docente.

 

PERSONALE ATA

 

Per quanto riguarda il personale ATA non sono state apportate modifiche di rilievo rispetto al CCNI 23/02/2015, né sono state modificate le tabelle di valutazione; ciò con la sola eccezione dell’art. 47 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO – in tale art. sono state apportate le stesse modifiche effettuate al punto V) dell’art. 13 per il personale docente.

GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO – in tale art. sono state apportate le stesse modifiche effettuate al punto V) dell’art. 13 per il personale docente.




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