MALATTIA E VISITE FISCALI
ASSENZE E VISITA FISCALI.
In questo periodo invernale quasi la metà della popolazione è a casa per l’influenza e nelle scuole come altrove le assenze non sono poche. Ovunque è una richiesta di visita fiscale che è un accertamento previsto dall’art. 5 della L.300/1970 predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. Non è limitata a un controllo dello stato di malattia del dipendente nel domicilio ma anche una vera e propria verifica di merito: cioè il medico fiscale ha anche l’onere di confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio. La visita fiscale è rimessa alla discrezionalità del Dirigente scolastico; è obbligatoria solo nel caso di assenze nei giorni precedenti o successivi alla domenica o altre festività. Le fasce di reperibilità vanno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00: il lavoratore può rifiutare l’ingresso al medico di controllo al di fuori di tali orari. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione. La giurisprudenza non considera validi i motivi addotti di mancato funzionamento del campanello o del citofono o l’assenza del nominativo del dipendente all’ingresso dell’abitazione. La Corte di Cassazione ha anche precisato che il dipendente risultato assente alla visita di controllo deve sottostare a una successiva visita ambulatoriale che però non ha lo scopo di giustificare l’assenza ma solo di certificare il decorso della malattia.