Ultima modifica: 25 Settembre 2018
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LA VIGILANZA DEL COLLABORATORE SCOLASTICO

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO

La normativa di riferimento sia di natura legislativa che contrattuale prevede che il collaboratore scolastico non possa accompagnare uno o più studenti fuori dalla scuola (anche da una sede all’altra dell’istituto) in quanto la sorveglianza e la vigilanza durante le attività didattiche spettano al docente. A lui spetta la vigilanza degli alunni all’ingresso e all’uscita dall’edificio scolastico, nel cambio di turno dei professori, l’assistenza durante il pasto nella mensa scolastica e in tutti i casi di necessità. Può coadiuvare l’insegnante di educazione fisica durante il tragitto sede-palestra degli alunni e durante i viaggi di istruzione di una classe. Può aiutare gli alunni portatori di handicap nelle loro necessità nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Ovviamente si dovrà tener conto di due fattori: il suo profilo professionale e il genere dello studente/studentessa: l’assistenza che riguarda anche l’igiene personale a studentesse le mansioni sono affidate alle collaboratrici scolastiche. Il Dirigente scolastico può conferire un incarico specifico al collaboratore scolastico al di fuori del suo mansionario ma la responsabilità, in caso di infortunio di un alunno, oltre che al collaboratore va anche, secondo noi, a chi ha dato l’incarico cioè al Dirigente.

 




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