IMPEGNI DEI DOCENTI DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI.
Dal 1 settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale e dal termine delle lezioni (sempre stabilito dal calendario regionale) al termine delle attività didattiche (30 giugno i docenti possono essere impegnati solo in:
- attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29 del C.C.N.L., che consistono in:
consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).
- in attività aggiuntive volontarie previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti .
Dal momento che l’orario e gli impegni di lavoro sono ancora stabiliti da un Contratto Nazionale che bisogna quindi rispettare, i docenti, nel periodo in cui non vi è lezione, escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;a svolgere attività non previste dal POF o non deliberate dal Collegio dei docenti.