Ultima modifica: 28 Settembre 2021
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FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI

Come è risaputo ogni persona che passa definitivamente alle dipendenze della pubblica amministrazione deve svolgere un periodo più o meno lungo di prova con valutazione finale. Anche nella scuola gli insegnanti hanno un anno scolastico intero diversamente dal personale Ata.

Il Ministero ha, l’anno scorso, emanato la Nota n. 28730 del 21 settembre 2020 avente per oggetto: “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021” tuttora valida anche per l’a.s. 2021/22

Interessa coloro: a) neoassunti di ruolo al primo anno di servizio; b) assunti in ruolo negli anni precedenti ma che non hanno potuto fare la formazione o è stata richiesta la proroga; c) hanno avuto valutazione negativa e quindi la ripetizione della prova; d) che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo ovviamente in un altro grado.

Non interessa coloro: a) che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso grado di scuola anche se discipline diverse di insegnamento; b) che abbiano ottenuto il rientro in servizio di un ruolo dove hanno già svolto la formazione; c) che abbiano ottenuto il ruolo sul posto comune da sostegno e viceversa.

La durata complessiva del percorso è rimasta invariata rispetto agli anni passati: 50 ore di impegno per le attività formative in presenza e non. Ad ogni docente verrà assegnato un tutor di riferimento possibilmente della stessa materia e, comunque, non più di tre docenti allo stesso tutor. Si sottolinea il compito affidato al Dirigente (ex preside) di orientamento ed educativo, oltre che di garanzia giuridica per la funzione di verifica e apprezzamento della professionalità docente di chi aspira all’insegnamento.

In caso di valutazione negativa o di impossibilità per cause di forza maggiore non è stato possibile effettuare il servizio stabilito, la prova deve obbligatoriamente essere ripetuta; qualora non si supera per valutazione negativa, è demandato al dirigente il dovere del licenziamento.




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