Ultima modifica: 19 Novembre 2015
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ASSUNZIONI FASE “C”: INCONTRO AL MIUR E CHIARIMENTI.

ULTERIORI CHIARIMENTI

A seguito della riunione tenutasi al Miur   si forniscono le indicazioni relativamente alle nomine di fase “C”

 

  • coloro i quali hanno in corso una supplenza al 30/06 o al 31/08 come docenti nella scuola statale (ivi compresi gli IRC), o educatori ed ATA, prenderanno servizio come docenti di ruolo al termine della supplenza. Fa, comunque, fede la condizione al momento della convocazione a livello territoriale per la scelta della sede di servizio come docente di ruolo. Pertanto, eventuali interessati ad assumere servizio in ruolo senza differimenti, dovranno risolvere il contratto di supplenza (con rinuncia formale), entro la data di convocazione.

L’amministrazione ha confermato che questa scelta non comporta ripercussioni ai fini dell’immissione in ruolo (restano le conseguenze previste dal regolamento delle supplenze, relativamente alle supplenze stesse).

  • Coloro che stanno effettuando supplenza su spezzone possono avvalersi della scelta di cui sopra, rinunciando alla supplenza, oppure fruire del diritto al rinvio dell’assunzione, e, se ricorreranno le condizioni, ottenere un eventuale completamento d’orario.

Lo SNALS-CONFSAL ha chiesto che il completamento possa avvenire anche utilizzando i posti dell’organico potenziato; l’amministrazione ha manifestato perplessità su questa ipotesi e si è riservata ulteriori approfondimenti.

  • Coloro i quali stanno effettuando supplenza su posto al 30/06 o al 31/08, con nomina “fino all’avente titolo”, possono assumere servizio in ruolo da subito, o chiedere un differimento, fermo restando che la supplenza sarà trasformata in annuale o fino al 30/06, se nella graduatoria definitiva saranno in posizione utile.
  • Coloro i quali hanno in essere un rapporto di lavoro di dipendenti pubblici, non nella scuola, o di dipendenti privati, possono presentare specifica istanza motivata all’Ufficio Scolastico Regionale, per ottenere il rinvio dell’assunzione al 01/09/2016, se non sono nella condizione di assumere servizio di ruolo da subito, anche per evitare eventuali penalità economiche previste dal loro attuale contratto di lavoro.
  • Sui posti residui al termine della fase C si può nominare il supplente: fino al 31/08 se il posto è totalmente vacante, fino al 30/06 se il posto è coperto, ma il nominato in ruolo non ha assunto servizio.
  • SOSTEGNO – L’amministrazione ha sostenuto – contro il parere delle OO.SS. – che in presenza di organico di potenziamento, non sarà possibile l’istituzione di nuovi posti di sostegno in deroga.
  • VICARI – I vicari, insegnanti di religione cattolica o docenti di scuola dell’infanzia (che non hanno organico potenziato), secondo l’amministrazione non possono essere sostituiti, quindi devono rientrare nell’insegnamento, anche se continuano a svolgere il ruolo di vicario.

Lo SNALS-CONFSAL si è ribellato, con forza, a questa soluzione, del tutto inaccettabile, che lede il diritto degli alunni alla continuità didattica e dei docenti nominati vicari.

Per quanto attiene i vicari provenienti da altri ordini di scuola, l’amministrazione ha espresso la possibilità di sostituzione, ricorrendo a docenti nominati sul potenziamento, anche per diversa tipologia di posto o di ordine di scuola diverso, o classe di concorso affine; pure questa soluzione è stata contestata dallo SNALS-CONFSAL e dalle altre OO.SS. che hanno chiesto, con forza, la possibilità, per le scuole, di nominare il supplente sul posto del vicario.

 

 

 




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