Ultima modifica: 3 Febbraio 2015
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DOCENTE DI SOSETGNO

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

Con frequenza in sindacato giungono domande su argomenti che al loro apparire pur presentando tutta la loro complessità sembrano già risolte in via definitiva. Ad esempio in molte scuole è divenuta prassi ormai consolidata la sostituzione di docenti assenti con docenti di sostegno che prestano servizio in contemporaneità nella stessa classe o l’effettuazione di supplenze brevi in altre classi. Ricordiamo che il docente di sostegno è contitolare nelle attività didattiche della classe e la sua funzione è quella di supporto alla classe del disabile e tale funzione deve rimanere anche in assenza del docente curricolare. Il Miur ha chiarito con la C.M. 4274 del 4/8/2009 che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altri tipi di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. Con la nota 9839 del 8/11/2010 il Miur richiama esplicitamente i Dirigenti scolastici a non ricorrere alla sostituzione di docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno salvo i casi eccezionali che non possono essere risolti diversamente. Potrebbe essere diverso in assenza dell’alunno affidato.




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