Ultima modifica: 23 Febbraio 2017
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DOCENTE DI POTENZIAMENTO

POTENZIAMENTO

Le intenzioni della legge 107/15 sulle funzioni attribuite al docente di potenziamento non sono risultate rispondenti alle finalità prefissate: non essendo stato chiamato a svolgere insegnamenti curricolari ma attività rivolte a gruppi di alunni per aumentare l’offerta formativa, è stato impiegato prevalentemente nelle supplenze. Ogni scuola, nella sua autonomia, è andata avanti finora in ordine sparso utilizzando l’insegnante di potenziamento per scopi diversi trasformandolo in una figura sbiadita e utile ovunque. Il problema ancora non risolto, e allo studio del decreto legislativo della Commissione del Senato, è dovuto ai compiti che spettano al docente di potenziamento nei processi di valutazione degli alunni durante gli scrutini e agli esami di Stato non essendo egli in grado di esprimere una valutazione autonoma nei confronti di una disciplina. Nel Consiglio di classe la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, compresi quelli di religione cattolica e delle attività alternative: il docente di potenziamento dovrebbe fornire una valutazione autonoma ed elementi conoscitivi sull’interesse mostrato e sul profitto raggiunto dagli alunni. Ma a tutto il Consiglio di classe e solo al docente della disciplina oggetto di potenziamento?. Sono queste le domande a cui dovrà rispondere la Commissione. Siamo in attesa che vangano definiti ruoli e le competenze di questa figura a metà fra il docente curricolare e quello di sostegno.




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