Ultima modifica: 13 Settembre 2021
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DIRITTO AL GIORNO LIBERO DEL PERSONALE DOCENTE

Capita di sovente che i docenti precari si trovino ad accettare supplenze in cui l’orario settimanale sia già stato formulato, o, che per poter attuare il diritto al completamento d’orario, debbano rinunciare al giorno libero.

I motivi sono i più disparati : a volte sono legati alla difficoltà o alla distanza di percorrenza tra una scuola e l’altra, che rende difficoltoso lo spostamento su più sedi nel corso dello stesso giorno, oppure si tratta di dover incastrare, magari a metà anno, orari di servizio già formulati, con evidente difficoltà nel riuscire a farli coincidere per assicurare al docente la possibilità di poter accedere alla supplenza.

E’ necessario che i docenti conoscano la normativa di riferimento in cui è citato il giorno libero

Il Contratto Collettivo Nazionale dispone, a proposito dell’orario di servizio degli insegnanti:

Art. 26 Attività di insegnamento:
” 5. L ‘attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”

Pertanto il contratto sancisce che l’attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 giorni settimanali, ma non fa alcun riferimento al cosiddetto “giorno libero”. In mancanza di disposizioni precise  sia del contratto che di legge prevalgono le norme più favorevoli al lavoratore e, quindi, da una prassi ormai consolidata, il giorno libero viene concesso ai docenti senza alcuna eccezione. Si può chiedere un giorno settimanale di preferenza ma è bene ricordare che ciò non costituisce un diritto soggettivo ma bensì un interesse legittimo. Comunque l’orario di lavoro è un elemento che può e deve entrare nella contrattazione d’istituto stabilendo criteri da adottare non solo per stabilire come assegnare il giorno libero desiderato ma anche un cambio occasionale per vari motivi personale con un altro collega. Anche gli insegnanti che hanno due o tre scuole hanno diritto alla fruizione del giorno libero.




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