Ultima modifica: 19 Settembre 2023
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CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2024

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato il D.M. 15/09/2023 n.185 e la Circolare
n. 54257 del 18/09/2023 relativi alle CESSAZIONI dal servizio del personale scolastico dal
01/09/2024, nonché la tabella riepilogativa dei requisiti per il 2024.
La data di scadenza per le domande di cessazione, che devono essere fatte esclusivamente
on line con la funzione POLIS Istanze On Line (https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm),
è il 23/10/2023 alle ore 23.59 (i dirigenti scolastici entro le ore 23,59 del 28 febbraio
2024).
Le funzioni telematiche Cessazioni 2024 sono attive dal 19/09/2023, come da Avviso
pubblicato su Istanze on line.
La richiesta potrà essere presentata avvalendosi delle cinque istanze presenti in Polis.
La prima permetterà di richiedere le tipologie di cessazione ordinaria:
– Cessazione pensione anticipata; dimissioni volontarie senza diritto a pensione; vecchiaia
per maturazione dei 67 anni dall’1.09.2024 al 31.12.2024; cessazione del personale già
trattenuto in servizio; trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
contestuale attribuzione del trattamento pensionistico; Cessazione vecchiaia attività
gravose (docenti infanzia 66anni e 7mesi).
Le restanti istanze permetteranno di cessare a coloro che avendo cristallizzato il diritto per
aver maturato i requisiti per:
– Quota 100 al 31.12.2021 – Quota 102 al 31.12.2022 – Quota 103 al 31.12.2023;
– Opzione donna (prima delle penalizzazioni) al 31.12.2021;
– Opzione donna (con penalizzazioni legge Bilancio) al 31.12.2022.
In presenza di una domanda di dimissioni volontarie (prima domanda) e richiesta di
dimissioni secondo le restanti domande, quest’ultime verranno considerate in subordine alla
prima istanza.
Gli interessati debbono esprimere la loro volontà di cessare dal servizio o restare in servizio
(a tempo pieno se part time/pensione), qualora ci fossero impedimenti al pensionamento.
La richiesta di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo ha la medesima
scadenza del 23.10.2023, ma dovrà essere presentata all’Ufficio territorialmente
competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS. Così come
possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, coloro che pur avendo raggiunto
il limite massimo contributivo per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e
42 anni e 10 mesi per gli uomini) non hanno ancora compiuto i 65 anni di età.
Coloro che hanno presentato le domande di cessazione possono presentare la relativa
domanda di revoca entro il 23.10.2023.
Si allegano  il D.M., la nota e Tabella dei requisiti.




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