ATA: POSIZIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ART. 52 CCNL 18/01/2024
Si è svolto al MIM l’incontro per la illustrazione del DM n. 140 del 12/07/2024 con il
vengono definite le modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla
valorizzazione del personale ATA all’interno delle aree di cui all’art. 52 del CCNL 18/01/2024
Il decreto prevede la istituzione di N. 46.297 nuove posizioni economiche così suddivise :
– N. 28.539 per i Collaboratori Scolastici
– N. 82 per l’area degli Operatori
– N. 12.549 per gli Assistenti Amministrativi ( prima posizione )
– N. 5.127 nuove seconde posizioni economiche nell’Area degli Assistenti
Il contingente di 46.297 nuove posizioni economiche verrà ripartito a livello territoriale in
misura proporzionale sulla base della consistenza dell’organico di diritto provinciale di
ciascuna della Aree professionali
L’importo della posizione economica è di € 700,00 lordo dipendente , da corrispondere per
tredici mensilità per il personale dell’Area dei Collaboratori, e di € 800,00 per gli Operatori.
Per il personale dell’Area degli Assistenti la prima posizione è determinata in € 1.300,00
lordo dipendente da corrispondere in tredici mensilità mentre la seconda posizione
economica è determinata in € 2.000,00 annui lordo dipendente da corrispondere in tredici
mensilità.
La seconda posizione economica può essere conferita solo al personale inquadrato nel ruolo
degli Assistenti Amministrativi ed Assistenti Tecnici.
In base al Decreto possono partecipare alle procedure selettive per l’attribuzione delle
posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato inquadrati
nell’area dei Collaboratori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui
è indetta la selezione, abbiano maturato nell’area un’anzianità di servizio almeno 5 anni
(ruolo e preruolo).
Ai fini del computo del periodo di anzianità di servizio richiesto ( 5 anni ) è utile il servizio,
anche , non continuativo, effettivamente prestato nell’Area con rapporto di lavoro a tempo
determinato; a tal fine si considera annualità il servizio prestato per 12 mesi, i mesi interi
sono considerati come da calendario, mentre le frazioni di mese vengono tutte sommate e
si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione
superiore a 15 giorni si considera come mese intero.
Non si conta l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
La piattaforma per la presentazione delle domande dovrebbe essere aperta a partire dal 14
Novembre e la scadenza circa 20 giorni dopo.
I candidati in possesso dei requisiti possono presentare domanda per partecipare al corso
di formazione, tramite istanze on line, nella provincia di attuale titolarità.
I corsi di formazione si svolgeranno on line e avranno la durata di 20 ore.
Le finalità e gli obiettivi dei corsi sono descritti nell’allegato D del DM.
La frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.
A conclusione del corso di formazione è prevista una prova finale di valutazione che consiste
in un’unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta
multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è
esatta. A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio :
– Risposta esatta punti 1
– Mancata o errata risposta punti 0
La durata della prova è pari a 30 minuti.
Gli aspiranti sono graduati per ciascun profilo professionale in ogni provincia in ordine
decrescente in base al punteggio ottenuto nella prova finale di valutazione al termine del
corso di formazione. In caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore
anzianità di servizio.
Le graduatorie avranno una validità triennale.
Gli Ambiti Territoriale dovranno procedere prioritariamente ad attribuire la posizione
economica al personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli accordi del 2008 e
2009 che abbiano già in precedenza superato il corso di formazione e che non siano stati
dichiarati decaduto dalla procedura.
Il predetto personale se trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della
domanda ha diritto all’attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova
titolarità.
Lo SNALS-CONFSAL ha chiesto che la decorrenza del beneficio economico deve essere dal
01 Settembre 2024.