ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE A.S. 2019/2020
Pubblichiamo gli art. 1,2 e 3 del decreto prot.n. 688 del 31 luglio 2019 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato.
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno
scolastico 2019/20, è pari a n. 53.627 posti che sarà distribuito dagli uffici secondo quanto riportato
m premessa.
ART. 2
Personale docente
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 del presente decreto per il personale docente è
definito in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti
che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico registrati al sistema informativo al
termine delle operazioni di mobilità e nel limite del contingente di assunzioni autorizzato dal MEF
pari a n. 53.627 posti.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene
assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti, e il restante
50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2.3 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso
per titoli ed esami indetto con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, quelle relative ai
concorsi indetti con D.D.G. 1 febbraio 2018 n. 85 e con D.D. 7 novembre 2018 n. 1546, nonché
quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, letto c) della legge 27
dicembre 2006, n.296.
2.4 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art. 3 e all’art. 18 della legge 12
marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66.
2.5 Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su
una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale provvedere al
riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in
provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si
riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di
concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l’Ufficio dovrà provvedere al
riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di
concorso/tipo posto della regione. Nell’effettuare le suddette operazioni l’Ufficio terrà conto anche
della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
In allegato.
- decreto;
- allegato “A”,
- contingenti regionali per nomine in ruolo;
- prospetti disponibilità per nomine;
- prospetti disponibilità per scuola per nomine.