Ultima modifica: 4 Ottobre 2022
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Assenza per malattia dovuta a positività Covid-19 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico ad un quesito del Ministero della Giustizia ha risposto: 

la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”. 

Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”. 

Il chiarimento vale anche per i dipendenti scuola. Quindi: la retribuzione per i primi 10 giorni non viene decurtata. 

Lo comunica il Ministero della Giustizia con nota n.164521 del 05/07/2022, che alleghiamo in calce.




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