APE SOCIALE . CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE SCUOLA
CESSAZIONI APE SOCIALE.
Il MIUR con la nota prot. n. 7673 dell’8/2 u.s. ha fornito le indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e dirigente scolastico che hanno ricevuto la comunicazione dell’INPS di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale.
Tale personale ha presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15/7/2017, secondo le indicazioni riportate nella circolare INPS n. 100 del 16/6/2017 in presenza dei seguenti requisiti:
– almeno 63 anni di età;
– assistere da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104 e possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– essere insegnante della scuola dell’infanzia da almeno sei anni, in via continuativa e possedere un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;
– non essere titolari di alcuna pensione diretta.
Si evidenzia, infine che:
– coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31/12/2018, devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018 e possedere i seguenti requisiti:
- almeno 63 anni di età;
- avere almeno 30 anni di contributi con previsione di uno sconto di un anno per ogni figlio per le lavoratrici e fino ad un massimo di due anni;
- assistere anche continuativamente da almeno sei mesi un familiare con handicap in situazione di gravità entro il 2° grado se i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti;
- avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- essere insegnante della scuola dell’infanzia da almeno sei anni in via continuativa e possedere un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta;
– la domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali;
– l’interessato deve rilasciare, con la domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 ed allegare alla stessa la documentazione attestante la propria condizione;
– l’indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda;
– la rata non può, in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo;
– il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti;
– ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare;
– l’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;
– nelle ipotesi in cui il soggetto divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto, l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione;
– se il soggetto cessa di risiedere in Italia, l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa;
– la prestazione di fine servizio o di fine rapporto è corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successi tre mesi.