ANNO DI PROVA E FORMAZIONE DOCENTI.
Con D.M. N.850 del 27.10.2015 il MIUR ha dato indicazioni in merito a “Obiettivi,modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell’art.1,comma 118, della legge 107/2015″ .
In sintesi sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
- i docenti assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2015/16;
- i docenti per i quali è stata chiesta la proroga del periodo di formazione e di prova.
I docenti che hanno ottenuto il passaggio di cattedra ( ad es. dalla classe A050 alla classe A051 o viceversa ) non devono ripetere il periodo di prova.
I docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo ( ad es. dalla classe A043 alla classe A050 o viceversa ) devono effettuare il periodo di prova ma non l’anno di formazione. Ciò significa che non sono tenuti a frequentare l’anno di formazione e la discussione con il comitato di valutazione.
L’anno di formazione che comprende la nomina del tutor, la stesura della relazione, le attività seminariali e la relativa discussione con il comitato di valutazione è svolta dal docente una sola volta nella sua carriera.
Il periodo di prova è utile solo se prestato per 180 giorni nell’a.s. di cui almeno 120 per le attività didattiche. Sono computabili:
- tutte le attività connesse al servizio scolastico
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
- gli scrutini e gli esami
- il primo mese di astensione obbligatoria
Sono esclusi:
- i giorni di congedo ordinario, straordinario e l’aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Nei 120 giorni sono compresi sia i giorni di effettivo insegnamento sia i giorni impiegati per ogni altra attività “preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali “.
Il Decreto disciplina inoltre le modalità di effettuazione delle attività formative.