DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2024/25.- DISPOSIZIONI ATTRIBUZIONI INCARICHI DI SOSTITUZIONE
DEL TITOLARE DI INCARICO DI DSGA
Il 17 giugno u.s. è svolto il primo incontro di contrattazione tra sindacati e Ministero sul CCNI per la
presentazione della domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno
scolastico 2024/25. Lo Snals-Confsal ha chiesto in apertura del tavolo la possibilità di
permettere le domande a tutti i docenti, sia a quelli già di ruolo sia a quelli ancora con
contratto a tempo determinato in attesa della conferma in ruolo.
In particolare, si è chiesto che i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui
all’art.59, comma 9-bis, del decreto-legge n.73/2021, che hanno sottoscritto, nell’anno
scolastico 2023/24, un contratto a tempo determinato, possano presentare domanda di
assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e fruire
delle deroghe e che i docenti assunti con la procedura di cui all’art.5, comma 5, del decreto-
legge 44/2023 che hanno sottoscritto, nell’anno scolastico 2023/24, un contratto a tempo
determinato possano partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria.
L’Amministrazione sarebbe orientata a permettere la presentazione delle domande ai soli
docenti che abbiano ultimato entro la scadenza del termine di presentazione della domanda
il periodo di formazione e prova e a quelli che ricadono nelle deroghe già previste dal CCNI
sulla mobilità per il 2024/2025.
Quindi, potrebbero presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti assunti
nell’a.s. 2023/24 e quelli sopra evidenziati, ancora con contratto a tempo determinato, che
rientrano in una delle seguenti categorie (come riportate nell’accordo MIM-OOSS sulla
mobilità del 26 febbraio 2024):
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e
comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo
151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con
disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza
di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza
di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in
presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della
legge 30 marzo 1971, n.118.”
La contrattazione proseguirà nelle prossime giornate affinché sia possibile chiuderla quanto
prima possibile.
In merito alle disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione
del titolare di incarico di dsga il contenuto della bozza di DM all’art. 4 prevede ancora che,
in via residuale, gli incarichi ad interim verranno conferiti d’Ufficio e potranno essere
declinati solo per comprovati motivi.
La delegazione SNALS CONFSAL ha espresso la netta contrarietà ad attribuzioni di incarichi
ad interim d’Ufficio evidenziando che tale operazione deve avvenire solo su base volontaria
come prevede il CCNL del 18/01/2024.
Nel corso della riunione è stato anticipato dall’Amministrazione, che il personale attualmente
collocato nella precedente area C, avrà l’incarico di Funzionario di Elevata Qualificazione.
Nel corso della prossima settimana proseguiranno gli incontri per il confronto sulla stesura definitiva del D.M. in questione.