SOSTITUZIONI DOCENTI NEGLI SCRUTINI FINALI
La sostituzione dei docenti assenti durante gli scrutini è fondamentale per garantire la regolarità del processo di valutazione degli studenti. Durante gli scrutini i docenti del consiglio di classe si riuniscono per valutare i risultati conseguiti dagli studenti e prendere decisioni sul loro percorso educativo, ivi compresa l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.
Riteniamo fare cosa gradita in questo periodo finale di vita scolastica riportare, se pur brevemente,
alcune delucidazioni sulle operazioni degli scrutini rispondendo così a delle domande che
comunemente vengono rivolte negli uffici di consulenza del sindacato.
Prescrutini – Anche se in molte scuole c’è la consuetudine di riunirsi informalmente per la valutazione non vi è nessun obbligo svolgere i cosiddetti “prescrutini” molto prima della fine delle lezioni. Infatti gli scrutini finali hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti e il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, con la sola presenza dei docenti, è giuridicamente valido e quindi possibile svolgerlo solo dopo il termine delle lezioni.
Il Consiglio di classe, comunque, in sede di prescrutinio non assume la caratteristica di “Collegio perfetto” e quindi non è richiesto il quorum integrale come nei collegi con funzioni giudicatrici e non c’è obbligo di sostituire un eventuale collega assente.
Precisiamo che in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono proposti e di consiglio. “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dal consiglio di classe … con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”. Da ricordare che la valutazione degli apprendimenti in sede di scrutino finale è espressa con voto numerico così come il voto di comportamento che deve essere accompagnato da una specifica nota.
Il “voto di consiglio” può modificare la decisione di un docente che ha dato una insufficienza. Tanto più che la decisione è unica ed è collegiale Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, non si trasformano automaticamente in deliberazioni, ma seguono l’iter ordinario del
processo di formazione delle decisioni collegiali. Ricordiamo che il Consiglio di classe in sede di scrutinio è un Collegio perfetto, quindi l’astensione non è consentita, in quanto si tratterebbe di una mancanza ai doveri d’ufficio. Ricordiamo altresì che il voto del presidente prevale sulla proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.
“I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”. Il docente di sostegno (o i docenti di sostegno, se sono più di uno a seguire lo stesso allievo disabile) fa “d’ufficio” parte della Commissione d’esame, a nulla rilevando se l’allievo da lui affidato sia stato o no ammesso agli esami.